La Regione Marche con la L.R. 23 febbraio 2000, n. 12, “Norme sulla speleologia”, si è dotata di uno strumento per coordinare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e di sviluppo della speleologia.
L'obiettivo è quello di tutelare il patrimonio speleologico e le aree carsiche ai fini della loro conoscenza e valorizzazione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici.
La legge definisce:
a) aree carsiche - sono le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei;
b) grotte - sono le cavità sotterranee naturali;
c) forre e gole - sono valli profondamente incassate tra pareti rocciose (il concetto di forre e gole è esteso ai torrenti che presentano morfologie erosive quali marmitte, tratti meandriformi e/o morfologie peculiari).
La legge istituisce, inoltre, il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole. Per ciascuna grotta devono essere, altresì, indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici nonchè ogni altra notizia utile.
Inoltre è stato istituito un Albo Regionale dei Gruppi Speleologici in attività aventi sede nella regione e operanti in conformità agli obiettivi della legge.
Tali gruppi presentano entro il 31 marzo di ogni anno, per ottenere i relativi finanziamenti, i programmi relativi a studi, pubblicazioni, manifestazioni, corsi, ecc.