Codice Penale e tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
La legislazione italiana a tutela dell’ambiente comprende il Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) e leggi speciali che reprimono specificatamente i fenomeni di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo e paesaggio.
Nel giugno 2011 l'UE ha chiesto agli stati membri di recepire due direttive comunitarie, introducendo misure di diritto penale finalizzate a perseguire chi viola le stesse e a prevedere oltre alle sanzioni pecuniarie anche pene detentive.
Le Direttive sono state recepite con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 con il quale l'Italia ha modificato il codice penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto". Nello specifico il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell’obiettivo di tutela ambientale previsto da|l’articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). Le modifiche al Codice penale hanno portato all’inserimento di due nuovi articoli: l’Art, 727-bis relativo alle specie e l'Art. 731-bis relativo agli habitat.
In particolare gli articoli recitano come di seguito riportato:
Art. 727-bis. - Uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con un ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie»;
Art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
<<1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con I'arresto tino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
2. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 727 —bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato l della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).
3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 733 —bis del codice penale per ’habitat all’interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'anicolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)».
Il decreto ha anche introdotto sanzioni se i reati sono commessi da aziende o enti: per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria è moltiplicata per 250 volte; per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione è moltiplicata da 150 a 250 volte e l’importo dovrà essere fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizione economiche e patrimoniali di chi commette il reato.