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La normativa sulle attività a rischio di incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose ha introdotto misure di controllo atte a prevenire e/o fronteggiare le conseguenze dovute al verificarsi di un incidente rilevante e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente ed è disciplinata dal D.Lgs. 17-8-1999 n. 334 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Con il D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali) sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante. Il trasferimento è subordinato all'adozione di apposita legge regionale, previa stipula di un apposito Accordo di programma tra Stato e Regione (ex art. 72 D.Lgs. 31-3-1998 n. 112).
La Regione Marche con L.R. 4-10-2004 n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale, attuazione della direttiva 96/82/CE) ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, prevedendo all’art. 17 (norme transitorie) che le disposizioni della stessa legge abbiano efficacia a decorrere dalla stipula dell'Accordo di programma tra Stato e Regione. Ad oggi non è ancora stato stipulato l'Accordo di programma tra Stato e Regione.
A livello operativo la disciplina delle attività a rischio di incidente è seguita dalle seguenti due strutture:
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il Servizio territorio, ambiente ed energia per la parte ambientale
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il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile per la parte di protezione civile